PRESENTAZIONE
Chi siamo, i nostri affiliati, le nostre attività.
STORIA
La storia dell'associazione: la nascita, le lotte, i cortei...
STATUTO
Lo statuto dell'associazione

Sede Legale e Amministrativa
S.S. 131 località Villasanta
09025 Sanluri (CA) C.P.45
Tel. 070.9351025
Fax 070.9350539

Stabilimento tel.070.9307931

 

Contatti

Statuto della cooperativa agricola di Organizzazione di Produttori "O.P. Associazione Interprovinciale Pastori Sardi - Società Cooperativa a r.l."

DENOMINAZIONE E SEDE

ARTICOLO 1) - E' costituita una Società Cooperativa agricola a responsabilità limitata di Organizzazione di produttori denominata "O.P. ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE PASTORI SARDI - Società Cooperativa a r.l.", che potrà avvalersi della sigla "A.S.P.I. - Società T) Cooperativa agricola a r.l.", con sede legale in Sanluri, Strada Statale 131, località Villasanta, e sede Amministrativa in Siliqua Via Salvemini s.n. L'assemblea dei soci potrà istituire sedi secondarie, amministrative e di rappresentanza in tutta la Regione Sardegna.

DURATA

ARTICOLO 2) La durata della società fissata fino al 31.12.2020 e, potrà essere sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea dei soci.

SCOPI

ARTICOLO 3) La società si propone di favorire, nel settore ovino, caprino, bovino, suino ed altri settori zootecnici: il miglioramento genetico e sanitario degli allevamenti; lo sviluppo tecnico ed economico delle aziende agro e silvo-pastorali; la promozione di pratiche e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli animali, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e di favorire la biodiversità; l'adattamento al mercato della produzione e delle offerte dei produttori soci; la preparazione professionale dei soci e degli addetti al settore.
A tal fine, la società provvede a:

a) adottare regolamenti per il proprio funzionamento;

b) definire programmi comuni di produzione e di commercializzazione relativamente ai prodotti della pecora e della capra (carne, latte, pelli, e prodotti derivati) ed a quelli dei bovini, suini ed altri;
c) stipulare convenzioni e contratti, anche interprofessionali in rappresentanza dei soci, per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio e l'immissione sul mercato dei prodotti;

d) promuovere programmi di ricerca e sperimentazione, di conversione e razionalizzazione produttiva delle aziende socie;

e) promuovere la costituzione di Imprese Cooperative e di Consorzi o di altre forme associative per l'allevamento, la gestione dei terreni e per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, di lavorazione e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

f) curare la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti, in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali, utilizzando anche centri ed Istituti pubblici e privati, per ricerche di mercato;

g) attuare programmi di sviluppo e qualificazione della produzione anche utilizzando marchi di origine e di qualità nell'ambito della legislazione vigente in materia;

h) svolgere attività di assistenza tecnica e informazione socio-economica, anche attraverso la costituzione di appositi Centri;

i) organizzare corsi di formazione e aggiornamento professionale dei soci e degli addetti al settore;

j) contrarre mutui, per conto e nell'interesse dei soci, nei confronti di istituzioni finanziarie per la realizzazione di piani di ristrutturazione aziendale, di miglioramento di pascoli, per l'alimentazione dei bestiame, per l'acquisto di bestiame selezionato, utilizzando a tale scopo anche il credito agrario.

k) stipulare contratti, per conto dei soci per assicurare la disponibilità di terreni per il pascolo e di foraggi;

l) promuovere iniziative dirette alla difesa sanitaria degli allevamenti, in collaborazione con le Regioni, gli Organi pubblici e gli Istituti competenti;

m) stipulare convenzioni con i veterinari provinciali e regionali e con gli istituti zooprofilattici perché venga assicurata ai soci l'assistenza veterinaria;

n) promuovere ed attuare in collaborazione con gli organismi competenti programmi di selezione e controllo delle razze;

o) intraprendere tutte le altre iniziative che possano giovare all'interesse dei soci;

p) vigilare sull'osservanza da parte dei soci degli obblighi sociali e disporre sanzioni nei confronti degli inadempienti;

q) raccogliere, istituire, presentare ed eseguire fino alla loro definizione le pratiche e domande, sia singole che collettive, dei soci, prestando tutta l'assistenza tecnico-amministrativa necessaria, tesa ad ottenere i finanziamenti pubblici ed i benefici previsti dalle disposizioni di legge per l’agricoltura.

La società potrà inoltre compiere tutte le attività mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili per il raggiungimento dei propri fini, e potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre Società e Imprese similari.

SOCI

ARTICOLO 4) Posso essere soci della Cooperativa gli allevatori singoli e le organizzazioni di allevatori operanti nel territorio della Regione Sardegna. Possono altresì essere soci gli allevatori e le organizzazioni di allevatori di altre Regioni limitrofe in proporzione non superiore ad un terzo.

AMMISSIONE

ARTICOLO 5) La domanda di ammissione deve essere rivolta al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa

Nel caso di allevatori singoli, la domanda deve contenere il Cognome e il Nome il luogo e la data di nascita, la residenza e Il codice fiscale del richiedente Le indicazioni relative alla caratteristiche dell'impresa, con riguardo alla produzione occupazione, dotazione aziendale e situazione finanziaria se richiesta dichiarazione ai accettazione dello Statuto. Nel caso si tratti di organizzazione o società di allevatori, la domanda deve contenere, oltre agli elementi dei punti b) e c) del comma precedente, la denominazione e io scopo del organizzazione e deve essere corredata dalla delibera autenticata dell'organo competente. La domanda di allevatori singoli deve essere presentata dal titolare dell'azienda o, con la sua delega, da un componente della famiglia addetto al lavoro aziendale. Con la domanda, i richiedenti si obbligano a versare la quota sociale. L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

DIRITTO DI VOTO

ARTICOLO 6) A ciascun socio individuale spetta un solo voto.

OBBLIGHI DEI SOCI

ARTICOLO 7) i soci hanno l'obbligo di immettere sul mercato tutta la produzione destinata alla commercializzazione, per i prodotti previsti dall'articolo 3 punto b) dello statuto. secondo le norme di conferimento e di immissione sul mercato stabilite e controllate dalla società. Le organizzazioni aderenti alla società di cui all'articolo 4, comma 1, hanno l'obbligo di imporre ai loro soci il rispetto delle condizioni riguardanti le norme comuni di produzione e di immissione sul mercato. I soci non possono far parte di altre Società Cooperative del medesimo settore nello stesso territorio I rapporti economici tra le cooperative aderenti alla società e i singoli soci della stessa restano regolati dallo Statuto della cooperativa medesima. soci hanno l'obbligo di corrispondere alla Cooperativa la quota di ammissione e la quota associativa annuale.

CESSAZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE

ARTICOLO 8) il rapporto sociale cessa in caso di morte, recesso o esclusione del socio.

In caso di morte del socio, gli eredi in possesso dei requisiti di ammissione. possono richiedere di subentrare nella Cooperativa. Il recesso può essere esercitato mediante avviso scritto comunicato con almeno un anno di anticipo. L'esclusione del socio può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, per inosservanza delle norme dello statuto, del regolamento e delle delibere degli organi della Cooperativa. Agli eredi del socio defunto ed al socio recedente o escluso spetta la liquidazione di una quota proporzionale del contributo associativo annuale versato nel corso dell'esercizio, sulla base della situazione patrimoniale della società.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 9) Sono organi della Cooperativa:
l'Assemblea;
il Presidente
il Consiglio di Amministrazione
il Collegio Sindacale

L'ASSEMBLEA

ARTICOLO 10) L’assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso scritto contenente le materie da trattare, inviato ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'assemblea deve-essere inoltre convocata quando ne facciano richiesta un quinto dei soci. Qualora i soci superino il numero di 500 (cinquecento), l'Assemblea sarà costituita da un delegato ogni 10 (dieci) soci, eletto da assemblee parziali convocate nelle province in cui risiedano almeno 50 (cinquanta) soci questo caso. le società cooperative eleggono, con propria assemblea i delegati nella stessa proporzione.
I delegati sono eletti con voto limitato ai due terzi degli eleggibili. Le assemblee parziali recano all'ordine del giorno le materie che formano oggetto dell'assemblea generale e sono convocate in tempo utile perché i delegati da esse eletti possano partecipare all'assemblea generale. I delegati devono essere soci. Al di fuori del caso previsto per le assemblee parziali, le deleghe per il voto in assemblea sono ammesse solo a favore di un componente il nucleo familiare. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei soci o dei delegati, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo. L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con voto favorevole della maggioranza dei soci, e in seconda convocazione, con voto favorevole di più di un terzo dei soci.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 11) Competono al Consiglio di Amministrazione tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che, per disposizione di legge o di statuto, sono riservati all'Assemblea. li Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a quattordici membri eletti dall’assemblea a maggioranza relativa tra i soci. Tre quinti dei componenti il Consiglio possono essere formati da tecnici o esperti del settore, anche se non soci. I consiglieri restano in carica tre anni. Il Consiglio di Amministrazione elegge ne' suo seno il 'Presidente ed eventualmente il vice Presidente. Il Consiglio é convocato dal Presidente mediante avviso scritto inviato al fieno cinque giorni prima della riunione e recante l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti. Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 12) Il Presidente dei Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Cooperativa Presiede l'Assemblea e Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, se nominato. Il Presidente ha facoltà di conferire al Vice Presidente tutti o parte dei suoi poteri a mezzo delega scritta.

IL COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 13) Il  Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea anche tra i non soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio Sindacale è designato dall'Assemblea. Per il compenso dei Sindaci si applicano le disposizioni contenute nel seguente comma di questo statuto. Qualora però l'Assemblea decida che i sindaci devono essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata prima o all'atto della nomina per tutta la durata della carica. Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società , vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. II Collegio Sindacale deve altresì: accertare che le valutazioni dei patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative; accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società o ricevuti in pegno, cauzione o custodia; verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente; intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione ed a quelle del Comitato esecutivo, se costituito; convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori; riferire specificamente, nella propria relazione, all'assemblea che approva il bilancio, dell'osservanza da parte degli amministratori, nella gestione, dei caratteri cooperativi della società per il perseguimento degli scopi statutari.
Il collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

ENTRATE SOCIALI E PATRIMONIO

ARTICOLO 14) Le entrate sociali sono costituite dalle quote di ammissione e di associazione, nonché da eventuali contributi privati e pubblici.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 15) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni delle leggi vigenti.

Home